Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961
Art. 9 (Convenzione)
Uno Stato Contraente non puo' privare alcuna persona o gruppo di persone della loro cittadinanza per motivi razziali, etnici, religiosi o politici.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
