Art. 10 (Convenzione)
1. Ogni trattato tra gli Stati Contraenti a disciplina dei trasferimenti di territorio dovra' contenere disposizioni intese a garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale trasferimento. Ogni Stato Contraente si adoperera' per garantire che nessun trattato firmato da Stati che non sono parte della presente Convenzione includa disposizioni di questo genere. 2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente a cui venga trasferito tale territorio o che per contro si trovi ad acquisire un nuovo territorio dovra' concedere la cittadinanza alle persone interessate laddove queste si troverebbero altrimenti a diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
