• a)La decisione del tribunale sara' fondata:
  • i)sulla e sull'A.O.;
  • ii)sui principi giuridici generalmente riconosciuti.
  • b)La decisione del tribunale - e cosi' quella resa in base alla lettera g) del precedente articolo 7 - sara' obbligatoria per le parti le quali dovranno conformarvisi secondo buona fede. Nel caso in cui l'I. sia stata parte di una vertenza e venga dichiarato che un provvedimento di uno dei suoi organi deve essere considerato nullo o inesistente perche' non permesso ne' dall'A. ne' dall'A.O. o perche' in contrasto con detti accordi, la decisione sara' obbligatoria per tutte le Parti e per tutti i Firmatari.
  • c)In caso di disaccordo sul significato o sulla portata della decisione, lo stesso tribunale provvedera', su istanza di parte, a fornire l'interpretazione.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art13 · fonte su Normattiva