Salvo diversa decisione del tribunale, in ragione delle particolari circostanze relative alla vertenza, le spese del procedimento, compresa la retribuzione dei membri del tribunale, saranno ripartite in misura eguale tra le parti. Quando sianvi piu' parti attrici o piu' parti convenute, il tribunale ripartira' rispettivamente tra essi la quota delle spese a loro carico. Qualora l'I. sia stata parte di un procedimento arbitrale le spese a suo carico saranno considerate come spese amministrative a sensi dell'articolo 8 dell'A.O.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art14 · fonte su Normattiva