• a)Il tribunale decidera' nel luogo e nella data delle sue riunioni.
  • b)I dibattiti avranno luogo a porte chiuse. Tutto cio' che sara' presentato al tribunale dovra' restare riservato. Tuttavia potranno assistere alle riunioni e aver comunicazione di ogni documento ed atto l'I. le Parti e i Firmatari - nonche', rispettivamente, i Firmatari da esse designati e le Parti che li abbiano designati - che siano parti nella vertenza; nel caso in cui sia parte l'I., tutte le Parti potranno assistervi e aver comunicazione di tutto cio' che verra' presentato al tribunale.
  • c)Nel caso in cui sorga una questione di competenza questa sara' risolta in sede preliminare e al piu' presto.
  • d)Il procedimento si svolgera' con atti scritti e ciascuna parte potra' presentare prove scritte a sussidio delle sue argomentazioni in fatto e in diritto. Tuttavia, se il tribunale lo riterra' opportuno, potra' ricorrersi all'audizione di testimoni e a discussioni orali.
  • e)Il procedimento avra' inizio con la presentazione di una memoria della parte attrice contenente le ragioni, l'esposizione dei fatti e delle prove che li dimostrano, i principi giuridici invocati. Alla memoria della parte attrice seguira' quella della parte convenuta e la parte attrice potra' a sua volta replicare. Ulteriori memorie potranno essere presentate solo se il tribunale lo riterra' necessario.
  • f)Il tribunale potra' conoscere delle domande riconvenzionali dipendenti direttamente dall'oggetto della vertenza a condizione che rientrino nella sua competenza come definita dall'articolo XVIII dell'A., dallo articolo 20 dell'A.O. e dal presente Annesso.
  • g)Se, nel corso del procedimento, le parti pervengono ad un accordo, il tribunale lo omologhera' in forma di sentenza ma con il consenso delle parti.
  • h)In ogni momento il tribunale potra' definire il giudizio dichiarando, in base all'articolo XVIII dell'A., all'articolo 20 dell'A.O. e al pre-Annesso C, la propria incompetenza.
  • i)Il tribunale delibera in segreto.
  • j)Le sentenze e le decisioni del tribunale sono rese e motivate per iscritto e devono essere approvate da almeno due membri; quello dissenziente potra' esprimere per iscritto la sua opinione. Il tribunale comunichera' la sentenza all'organo esecutivo il quale provvedera' a distribuirla alle Parti e ai Firmatari tutti.
  • l)II tribunale potra' adottare le regole procedurali complementari necessarie allo svolgimento del giudizio arbitrale e che siano compatibili con quelle stabilite dal presente Annesso C.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~annesso-c-art7 · fonte su Normattiva