Articolo II Istituzione dell'Intelsat

  • a)Tenuto conto dei principi enunciati nel preambolo, le Parti istituiscono con il presente Accordo l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti "Intelsat", il cui scopo principale e' quello di perseguire, su base definitiva, la concezione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema commerciale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, in conformita' all'Accordo provvisorio e all'Accordo speciale.
  • b)Ciascuna Parte firmera' - o designera' per la firma un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato - l'A.O., concepito in conformita' all'A. e che sara' aperto alla firma unitamente all'A. medesimo. I rapporti tra qualsiasi organismo di telecomunicazioni, nella sua qualita' di "Firmatario" e la Parte che l'avra' designato saranno regolati in base alla legislazione nazionale della Parte.
  • c)Le amministrazioni e gli organismi di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformita' alle norme dei loro ordinamenti - gli opportuni accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione che da essi sara' effettuata dei mezzi di comunicazione forniti in virtu' del presente A. e dell'A.O., nonche' i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artii · fonte su Normattiva