Articolo III Ambito delle attivita' dell'Intelsat
- a)Nello svolgere, in regime di accordi definitivi, le attivita' relative al s.s. del sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti, l'I. ha per obiettivo primario di fornire a tutte le regioni del mondo, su una base commerciale e senza alcuna discriminazione, il segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali di alta qualita' ed efficienza.
- b)Sono assimilati ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali:
- i)i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni separate da altre regioni non appartenenti allo Stato interessato o tra regioni separate dall'alto mare;
- ii)i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali tra regioni non collegate da alcun impianto terrestre a larga banda e separate da ostacoli naturali talmente eccezionali da escludere la installazione, tra di loro, di un efficiente impianto terrestre a larga banda, a condizione che la Riunione dei Firmatari, tenendo conto dell'avviso espresso dal Consiglio dei Governatori, abbia preventivamente dato la sua approvazione.
- c)Il s.s. dell'I. installato al fine di perseguire il suo scopo primario, potra' essere egualmente utilizzato, senza alcuna discriminazione, per i fini propri di altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali se cio' non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'I.
- d)Il s.s. dell'I. potra' essere inoltre utilizzato - a seguito di specifica richiesta e secondo le opportune modalita' e condizioni - per le necessita' relative a servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che:
- i)non ne derivi alcun danno alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
- ii)le disposizioni adottate siano altresi' accettabili dal punto di vista tecnico ed economico.
- e)L'I. potra' - a seguito di specifica domanda e alle opportune condizioni - fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il s.s. dell'I. per:
- i)servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali all'interno di territori soggetti alla sovranita' di una o piu' Parti;
- ii)servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali tra territori soggetti alla sovranita' di due o piu' Parti;
- iii)servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari.
- f)L'utilizzazione del s.s. dell'I., per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera d) e la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. dell'I., di cui alla precedente lettera e), saranno oggetto di convenzioni tra l'I. e i soggetti interessati. L'utilizzazione del s.s. dell'I. - per i servizi specializzati di telecomunicazioni di cui alla precedente lettera d) - e la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. I. - per i servizi specializzati di cui all'alinea iii) della precedente lettera e) - dovranno essere conformi alle autorizzazioni della Assemblea delle Parti, da ottenersi fin dallo stadio di programmazione, in applicazione dell'alinea iv) della lettera c) dell'articolo VII dell'A. Se la utilizzazione delle installazioni del s.s. dell'I. per servizi specializzati di telecomunicazioni implichera' spese supplementari derivanti da modificazioni da apportare alle installazioni, esistenti o previste, relative al s.s. dell'I. oppure, se la fornitura di satelliti o di installazioni collegate ma distinte dal s.s. dell'I. e' richiesta per servizi specializzati di cui all'alinea iii) della precedente lettera e), l'autorizzazione di cui all'alinea iv) della lettera c) dello articolo VII sara' data dalla Assemblea delle Parti subordinatamente ad informazioni dettagliate da parte del Consiglio dei Governatori circa il preventivo dei costi, i vantaggi che ne deriveranno, i problemi tecnici o di altra natura che la richiesta solleva e la sua incidenza relativamente ai servizi dell'I. esistenti o previsti. L'autorizzazione dovra' essere ottenuta prima che vengano effettuate le ordinazioni per l'acquisizione delle installazioni. Prima di concedere l'autorizzazione, l'Assemblea delle Parti provvedera' a consultazioni con le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite direttamente interessate alla fornitura dei servizi specializzati di telecomunicazioni di cui trattasi o controllera' che tali consultazioni siano state effettuate dall'I.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
