Articolo XII (Gestione nel periodo transitorio e Segretario Generale)

  • a)Al momento dell'entrata in vigore dell'A. il C.d.G. provvedera' innanzitutto a:
  • i)nominare il Segretario Generale, autorizzando la assunzione del personale necessario a coadiuvarlo;
  • ii)preparare il contratto di gestione di cui alla successiva lettera e);
  • iii)disporre perche' sia iniziato lo studio per le norme definitive concernenti la gestione di cui alla successiva lettera f);
  • b)Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'I. fino al momento in cui il primo Direttore Generale assumera' le sue funzioni. In conformita' ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G., il Segretario Generale avra' la responsabilita' di tutti i servizi di gestione, ad eccezione di quelli che sono oggetto del contratto relativo ai servizi di gestione che sara' perfezionato in applicazione della successiva lettera e), in essi compresi quelli menzionati nell'annesso A dell'A. Il Segretario Generale terra' costantemente informato il C.d.G. dell'esecuzione, da parte del gestore dei servizi, degli obblighi da questi assunti in base al contratto di gestione. Il Segretario Generale, per quanto possibile e senza parteciparvi, seguira' personalmente o a mezzo di un suo delegato, le trattative in ordine ai piu' importanti contratti condotte dal gestore dei servizi per conto dell'I. A questo scopo il C.d.G. potra' autorizzare l'assunzione di un limitato personale, particolarmente qualificato sul piano tecnico, per coadiuvare il Segretario Generale; questi, tuttavia, non dovra' atteggiarsi come organo interposto tra il C.d.G. e il gestore dei servizi ne' potra' esercitare alcun controllo su detto gestore.
  • c)Per la nomina del Segretario Generale e del personale dell'organo esecutivo dovra' aversi riguardo ai piu' alti livelli di integrita', di competenza e di efficienza. Il Segretario Generale e il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilita' nei confronti dell'I. Il Segretario Generale potra' essere esonerato dalle sue funzioni con decisione motivata del C.d.G. Il posto di Segretario Generale e' soppresso dal momento in cui il primo Direttore Generale assumera' le sue funzioni.
  • d)i) Il C.d.G. designera' un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Segretario Generale ad interim in caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale o quando questi venga a mancare. Al Segretario Generale ad interim sono attribuite le funzioni del Segretario Generale previste dall'A. o dall'A.O. Quando il Segretario Generale venga a mancare il Segretario Generale ad interim ne esercitera' le sue funzioni fino alla nomina, che dovra' avvenire nel piu' breve tempo, del Segretario Generale da parte del C.d.G.;
  • ii)il Segretario Generale potra' delegare ad altri funzionari dell'organo esecutivo i poteri da esercitarsi in caso di necessita'.
  • e)Il contratto di cui all'alinea ii) della precedente lettera a) sara' concluso tra la "Communications Satellite Corporation" - indicata nel presente A. come il contraente gestore dei servizi - e l'I.; il contratto avra' come oggetto la realizzazione e la gestione, durante un periodo che avra' termine alla fine del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'A., dei servizi tecnici e di gestione per conto dell'I., come previsto nell'annesso B dell'A. e in conformita' alle direttive ivi enunciate. Detto contratto conterra' delle clausole per le quali il gestore dei servizi:
  • i)agira' attenendosi ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G.;
  • ii)sara' responsabile verso il C.d.G. fino a che il primo Direttore Generale avra' assunto le sue funzioni e, successivamente, per il tramite del Direttore Generale;
  • iii)fornira' al Segretario Generale tutte le informazioni necessarie per consentirgli di informare il C.d.G. sulla gestione dei servizi e per consentire al Segretario Generale di seguire personalmente, o a mezzo di un suo delegato e senza tuttavia parteciparvi, le trattative dei contratti importanti condotte per conto dell'I. dal gestore dei servizi. Il gestore dei servizi trattera', concludera', modifichera' e amministrera' i contratti, per conto dell'I., nell'ambito delle sue responsabilita' in conformita' al contratto relativo ai servizi di gestione e alle autorizzazioni concesse dal C.d.G. Per effetto delle facolta' attribuitegli con il contratto per la gestione dei servizi, o su autorizzazione del C.d.G., il gestore dei servizi, nell'ambito delle sue responsabilita', firmera' i contratti per conto dell'I. Gli altri contratti saranno firmati dal Segretario Generale.
  • f)Lo studio di cui all'alinea iii) della precedente lettera a) sara' iniziato con ogni sollecitudine e, al piu' tardi, un anno dopo l'entrata in vigore dell'A. Lo studio sara' effettuato dal C.d.G. con lo scopo di fornire le informazioni necessarie a stabilire disposizioni definitive della gestione tali da assicurare, in armonia con l'articolo XI dell'A., il miglior rendimento e la maggiore efficienza. Lo studio dovra' particolarmente tener conto:
  • i)dei principi enunciati nell'alinea i) della lettera c) dell'articolo XI e delle linee di condotta di cui all'alinea ii) della lettera c) dell'articolo XI dell'A.;
  • ii)da una parte, dell'esperienza acquisita nel periodo di applicazione dell'Accordo provvisorio e, dall'altra, delle disposizioni relative alla gestione nel periodo transitorio;
  • iii)dell'organizzazione e delle procedure adottate dagli organi di telecomunicazioni in tutto il mondo per cio' che attiene particolarmente ai principi direttivi e all'efficienza della gestione;
  • iv)delle informazioni analoghe a quelle di cui al precedente alinea iii) sulle imprese multinazionali dedite alla applicazione delle tecnologie avanzate;
  • v)delle relazioni di almeno tre esperti in materia di gestione, scelti in differenti parti del mondo.
  • g)Nei quattro anni successivi all'entrata in vigore dell'A., il C.d.G. presentera' all'A.d.P. un compiuto e dettagliato rapporto con i risultati dello studio di cui all'alinea iii) della precedente lettera a) con le proposte relative alla struttura dell'organo esecutivo. Copie di questo rapporto saranno contemporaneamente trasmesse alla R.d.F., alle Parti e ai Firmatari.
  • h)Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'A., l'A.d.P., esaminato il rapporto del C.d.G. di cui alla precedente lettera g) e presa conoscenza del parere espresso al riguardo dalla R.d.F. decidera' sulla struttura dell'organo esecutivo che dovra' essere in armonia con l'articolo XI dell'A.
  • i)Il Direttore Generale assumera' le sue funzioni il 31 dicembre 1976 oppure, se il relativo termine verra' a cadere prima di questa data, un anno prima della scadenza del contratto di gestione dei servizi di cui all'alinea ii) della precedente lettera a): il C.d.G. nominera' il Direttore Generale e l'A.d.P. approvera' tale nomina in tempo utile perche' il Direttore Generale possa assumere le sue funzioni nel giorno stabilito. Da questo momento il Direttore Generale sara' responsabile di tutti i servizi di gestione, assumendo anche i compiti svolti dal Segretario Generale e il controllo dei servizi esercitati dal gestore.
  • j)II Direttore Generale - agendo secondo i principi direttivi e le relative istruzioni del C.d.G. e, al piu' tardi, nei sei anni successivi alla entrata in vigore dell'A. - prendera' ogni misura necessaria per garantire l'applicazione integrale delle disposizioni definitive relative alla gestione.

Testo vigente dal 4 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-23;163~artxii · fonte su Normattiva