Articolo XI Direttore Generale
- a)L'organo esecutivo e' diretto dal Direttore Generale e la sua struttura dovra' essere stabilita al piu' tardi dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'A.
- b)i) Il Direttore Generale e' il legale rappresentante e il funzionario di grado piu' elevato dell'I.; egli e' direttamente responsabile nei confronti del C.d.G. per ogni atto di gestione;
- ii)il Direttore Generale dovra' attenersi ai principi direttivi e alle istruzioni del C.d.G.;
- iii)il Direttore Generale e' nominato dal C.d.G. e la nomina dovra' essere approvata dalla A.d.P. Il C.d.G., con decisione motivata ed esercitando un suo esclusivo potere, potra' destituire il Direttore Generale;
- iv)per la nomina del Direttore Generale e del personale dell'organo esecutivo dovra' aversi riguardo al piu' alto livello di integrita', di competenza e di efficienza. Il Direttore Generale e il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le loro responsabilita' nei confronti dell'I.
- c)i) Le regole definitive relative alla gestione devono essere in armonia con gli scopi e obiettivi fondamentali dell'I., con la sua natura di ente internazionale e con il suo obbligo di fornire, su una base commerciale, servizi di telecomunicazioni di alta qualita' ed efficienza;
- ii)il Direttore Generale, per conto dell'I. e a mezzo di convenzioni, affidera' a uno o piu' organismi specializzati compiti tecnici e di esercizio, tenendo massimamente conto dei costi e nel rispetto delle regole di competenza, di rendimento e di efficienza. Questi organismi potranno essere di diversa nazionalita' o avere la forma di una societa' internazionale appartenente all'I. e posta sotto il suo controllo. Le suddette convenzioni saranno trattate, concluse e amministrate dal Direttore Generale.
- d)i) Il C.d.G. designa un alto funzionario dell'organo esecutivo per assumere le funzioni di Direttore Generale ad interim nei casi di assenza e di impedimento del Direttore Generale o quando questi venga a mancare. Al Direttore Generale ad interim sono attribuite le funzioni del Direttore Generale previste dal presente A. e dall'A.O. Quando il Direttore Generale venga a mancare il Direttore Generale ad interim esercitera' le funzioni fino alla nomina, che dovra' avvenire nel piu' breve tempo, del Direttore Generale secondo l'alinea iii) della precedente lettera b);
- ii)il Direttore Generale potra' delegare ad altri funzionari dell'organo esecutivo i poteri da esercitarsi in casi di necessita'.
Testo vigente dal 4 maggio 1973
