[1]Articolo XII

[2]1. Per le sue comunicazioni ufficiali e per il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Agenzia gode di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ciascuno Stato membro alle altre organizzazioni internazionali. 2. Nessuna censura puo' essere esercitata nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'Agenzia, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxii · fonte su Normattiva