scientifico 1. Il Consiglio Scientifico sara' l'organo consultivo scientifico piu' importante del ROSTE, ed in quanto tale contribuira' ad individuare i settori ai quali il ROSTE potra' prestare la sua opera Formulera' proposte per le attivita' del programma del ROSTE. Nell'espletare le sue funzioni, il Consiglio si ispirera alle decisioni adottate dalla Conferenza Generale e dal Consiglio Esecutivo dell'UNESCO, come pure alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il Consiglio Scientifico sara' composto da nove scienziati o esperti qualificati nei settori di cui all'Articolo 4 del presente Accordo. Essi saranno nominati dal Direttore Generale dell'UNESCO e di concerto con il Governo italiano, previa consultazione con il Comitato direttive, e parteciperanno in veste personale. Il Direttore Generale dell'UNESCO, ovvero il suo rappresentante, avranno diritto a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico. Il Consiglio Scientifico si riunira' almeno una volta l'anno. 3. Il Direttore Generale dell'UNESCO, di concerto con il Governo italiano, redigera' le Norme Procedurali provvisorie del Consiglio Scientifico. Modifiche successive a tali norme potranno essere introdotte dal Consiglio Scientifico con il consenso del Comitato Direttivo.

Testo vigente dal 16 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163~accordo-art8 · fonte su Normattiva