Direttivo 1. Il Comitato Direttivo formulera' le linee guida generali e raccomandera' quali sono i mezzi appropriati per svolgere le attivita' del ROSTE e sottoporra' all'approvazione finale del Direttore Generale dell'UNESCO il progetto di programma e di bilancio del ROSTE, come specificato all'Articolo 10. Il Comitato Direttivo esaminera' le relazioni del Direttore del ROSTE e del Consiglio Scientifico in merito alle attivita' del ROSTE. Fornira' anche al Direttore Generale dell'UNESCO un parere sui nomi dei candidati al posto di Direttore del ROSTE. Il Comitato Direttivo potra' anche. essere consultato per quanto riguarda la scelta del personale internazionale e locale del ROSTE. 2. Il Comitato Direttivo sara' composto da due rappresentanti del Governo italiano, di cui almeno uno appartenente,alla comunita' scientifica, da due rappresentanti delI'UNESCO, e dal Presidente del Consiglio Scientifico. Il Direttore del ROSTE partecipera' alle riunioni del Comitato Direttivo, senza avere diritto di voto. Il Comitato Direttivo cooptera' altri membri, qualora cosi' dovesse di tanto in tanto raccomandare il Direttore Generale dell'UNESCO, al fine di garantire una adeguata rappresentanza dei paesi della regione Europa. 3. Il Comitato Direttivo adottera' le proprie Norme Procedurali, che saranno sottoposte all'approvazione del Direttore Generale dell'UNESCO e del Governo italiano.

Testo vigente dal 16 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;163~accordo-art7 · fonte su Normattiva