[1]Comitato consultivo scientifico

[2](1) Il Comitato consultivo scientifico e' composto da scienziati eminenti e fornisce consulenza all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni scientifiche di primaria importanza. (2) Il Comitato consultivo scientifico si occupa di monitorare uno o piu' gruppi di esperti istituiti per valutare le proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL in conformita' con l'articolo 6 della Convenzione. (3) I membri del Comitato consultivo scientifico sono nominati dall'Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato e' costituito da un numero massimo di 15 componenti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art16 · fonte su Normattiva