, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

  • 1)La presente Convenzione e' aperta alla firma di qualsiasi Stato, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1 febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane poi in seguito aperta all'adesione
  • 2)gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione, mediante:
  • a)firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o approvazione; o
  • b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  • c)adesione.
  • 3)La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
  • 4)Se e' ripartito in due o piu' unita' territoriali, in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, uno Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica all'insieme delle sue unita' territoriali o solo ad una o a varie fra di esse e puo' modificare questa dichiarazione presentando un'altra dichiarazione in qualsiasi momento.
  • 5)La dichiarazione e' notificata al Segretario Generale e menziona espressamente le unita' territoriali cui si applica la presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art17 · fonte su Normattiva