, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
- 1)La presente Convenzione e' aperta alla firma di qualsiasi Stato, alla Sede dell'Organizzazione, dal 1 febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane poi in seguito aperta all'adesione
- 2)gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione, mediante:
- a)firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o approvazione; o
- b)firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- c)adesione.
- 3)La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
- 4)Se e' ripartito in due o piu' unita' territoriali, in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, uno Stato puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica all'insieme delle sue unita' territoriali o solo ad una o a varie fra di esse e puo' modificare questa dichiarazione presentando un'altra dichiarazione in qualsiasi momento.
- 5)La dichiarazione e' notificata al Segretario Generale e menziona espressamente le unita' territoriali cui si applica la presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
