delle navi e ricerca delle trasgressioni e violazioni

  • 1)Una nave cui si applica la presente Convenzione puo' essere ispezionata in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale al largo di una Parte, da funzionari autorizzati da questa Parte al fine di determinare se la nave soddisfa alla presente Convenzione. Salvo se esistono buone ragioni di pensare che una nave ha violato la presente Convenzione, ogni ispezione di questo tipo si limita a:
  • a)verificare che la nave abbia a bordo un certificato internazionale del sistema anti-sporcizia o una dichiarazione relativa al sistema anti-sporcizia in corso di validita' se sono richiesti,
  • b)una breve campionatura del sistema di pulizia della nave che non nuoccia ne' all'integrita', ne' alla struttura, ne' al funzionamento di questo sistema, tenuto conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione. Tuttavia il termine richiesto per trattare i risultati di questa campionatura non deve impedire il movimento e la partenza della nave.
  • 2)Qualora esistano buone ragioni di pensare che la nave viola la presente Convenzione, una ispezione approfondita puo' essere effettuata, tenendo conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione.
  • 3)Se si e' constatato che la nave trasgredisce la presente Convenzione, la Parte che procede all'ispezione puo' prendere misure per inviare un avvertimento alla nave, trattenerla, rinviarla dai suoi porti o non ammettervela. Una Parte che prende tali misure nei confronti di una nave per via del fatto che essa non soddisfa alla presente Convenzione, informa immediatamente l'Amministrazione della nave interessata.
  • 4)Le Parti cooperano alla ricerca delle violazioni ed all'applicazione della presente Convenzione. Una Parte puo' altresi' ispezionare una nave che entra in un porto, un cantiere navale o un terminale al largo dipendente dalla sua giurisdizione quando un'altra Parte gli chiede di procedere ad un' indagine e gli fornisce prove sufficienti che la nave e' gestita o che e' stata gestita trasgredendo la presente Convenzione. Il rapporto di questa inchiesta e' indirizzato alla parte che l'ha richiesta, nonche' all'autorita' competente dell'amministrazione da cui la nave in causa dipende, affinche' misure appropriate possano essere prese ai sensi della presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art11 · fonte su Normattiva