tecnici
- 1)Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell'articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevute contemporaneamente o l'una dopo l'altra, il Comitato puo' costituire uno o piu' gruppi tecnici, secondo le necessita'.
- 2)Ogni Parte puo' partecipare alle deliberazione del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.
- 3)Il Comitato definisce il mandato l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Questo mandato garantisce il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni che potrebbero essere comunicate. I Gruppi tecnici possono tenere le riunioni che giudicano necessarie,ma debbono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per via elettronica o con altro mezzo appropriato.
- 4)Solo i Rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottomettere al Comitato in applicazione dell'articolo 6.Un Gruppo Tecnico deve sforzarsi di raggiungere l'unanimita' tra i Rappresentanti delle Parti: Se cio' non e' possibile, comunica le osservazioni della minoranza.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
