tecnici

  • 1)Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell'articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte sono ricevute contemporaneamente o l'una dopo l'altra, il Comitato puo' costituire uno o piu' gruppi tecnici, secondo le necessita'.
  • 2)Ogni Parte puo' partecipare alle deliberazione del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.
  • 3)Il Comitato definisce il mandato l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi tecnici. Questo mandato garantisce il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni che potrebbero essere comunicate. I Gruppi tecnici possono tenere le riunioni che giudicano necessarie,ma debbono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per via elettronica o con altro mezzo appropriato.
  • 4)Solo i Rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottomettere al Comitato in applicazione dell'articolo 6.Un Gruppo Tecnico deve sforzarsi di raggiungere l'unanimita' tra i Rappresentanti delle Parti: Se cio' non e' possibile, comunica le osservazioni della minoranza.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;163~convenzione-art7 · fonte su Normattiva