[1]Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

[2]La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1960

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - SEGNI - PELLA - TAVIANI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1636~art2 · fonte su Normattiva