[1]Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 della, medesima.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 dicembre 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - SEGNI - GONELLA - ANDREOTTI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 6 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1529~art2 · fonte del testo