[1]Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963

[4]SEGNI

[5]LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~approvazione-art2 · fonte su Normattiva