Art. 2 (Approvazione)
[1]Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.
[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
[4]SEGNI
[5]LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
