1. Ciascuna delle Parti puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti. 4. Il Consiglio di cooperazione puo' stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art101 · fonte su Normattiva