1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Russia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Russia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini russi o tra societa' o imprese russe. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
