Qualsiasi controversia tra gli Stati contraenti, relativa alla interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, sara' risolta per le vie diplomatiche. Qualora non fosse possibile addivenire in tal modo alla composizione della controversia, questa sara' devoluta ad un tribunale arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ognuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Nel caso che, entro due mesi dalla richiesta di una delle Parti, non si addivenga alla costituzione di un tribunale arbitrale ciascuna delle Parti potra' adire la Corte Internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art24 · fonte su Normattiva