della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di:

  • 1)adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' russa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro e, se del caso, per i loro familiari legalmente residenti nello stesso territorio. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica a favore di detti lavoratori e, se del caso, dei loro familiari; - tutte le pensioni di vecchiaia e di reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali, o pensioni per l'invalidita' che ne consegue, siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati debitori; - se del caso, i lavoratori in questione ricevano assegni familiari per i summenzionati membri della loro famiglia;
  • 2)adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili, in Russia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Russia e ai loro familiari legalmente residenti in tale paese, un trattamento simile a quello di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1).

Testo vigente dal 28 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art24 · fonte su Normattiva