[1]ACCORDO tra la REPUBBLICA ITALIANA e lo STATO DI ISRAELE sulla PREVIDENZA SOCIALE

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue:

[3]Art. 1.

[4]Definizioni

[5]1. Ai fini del presente Accordo:

  • a)«Parti Contraenti» significa lo Stato di Israele e la Repubblica Italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia;
  • b)«Legislazione» significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all'articolo 2 del presente Accordo;
  • c)«Autorita' Competente» significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli affari sociali e servizi sociali; per quanto riguarda la Repubblica italiana significa: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • d)«Istituzione» significa l'istituzione che ha la responsabilita' di attuare la legislazione specificata all'articolo 2 di questo Accordo;
  • e)«Istituzione Competente» significa l'istituzione presso la quale la persona interessata e' assicurata o che ha la responsabilita' di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile;
  • f)«Prestazione» significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all'articolo 2 di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo;
  • g)«Periodo di assicurazione» significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo e' stato o e' considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo similare per quanto e' riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione;
  • h)«Residenza» significa residenza abituale, che e' legalmente stabilita;
  • i)«Soggiorno» significa soggiorno temporaneo;
  • j)«Familiari» significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente. 2. Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art1 · fonte su Normattiva