[1]1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalita' della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:
- a)tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di invalidita' e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
- b)le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, ad eccezione delle indennita' non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- c)ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
[2]2. La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).
Testo vigente dal 25 giugno 2010
