1. L'articolo 28 non si applica al trasporto aereo, sulle acque interne e marittimo. 2. Tuttavia, come indicato piu' avanti, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime comprendenti operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se piu' favorevoli, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi, conformemente alle legislazioni e normative vigenti in ciascuna Parte. 3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro:

  • a)la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione;
  • b)l'acquisto e la rivendita di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, necessari per la fornitura di un servizio intermodale;
  • c)la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
  • d)la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
  • e)la conclusione di accordi commerciali con altre agenzie marittime;
  • f)le operazioni effettuate a nome delle societa', tra cui l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art35 · fonte su Normattiva