1. Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di sedi secondarie applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, fra l'altro:
- a)la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla offerta sino alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
- b)l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi) ultimi di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
- c)predisposizione della documentazione riguardante i documenti di trasporto, i documenti doganali o altri documenti inerenti all'origine, natura o qualita' delle merci trasportate;
- d)la fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
- e)la conclusione di qualsiasi accordo commerciale, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco:
- f)le operazioni effettuate per conto delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave e ove richiesto, la ripresa del carico.
Testo vigente dal 24 marzo 1997
