i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese per i servizi transfrontalieri prestati da societa' della Comunita' o della Russia sul territorio, rispettivamente, della Russia o della Comunita', in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art36 · fonte su Normattiva