i settori elencati nell'allegato 5 del presente accordo, le Parti si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi altro paese per i servizi transfrontalieri prestati da societa' della Comunita' o della Russia sul territorio, rispettivamente, della Russia o della Comunita', in conformita' delle legislazioni e normative in vigore in ciascuna delle Parti.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
