garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno concludere accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' sulla fornitura di servizi di trasporto, laddove tali condizioni non siano gia' previste dal presente accordo. Detti accordi specifici possono applicarsi a piu' di un modo di trasporto.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art43 · fonte su Normattiva