[1]Trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna
[2]1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna costituiscono l'oggetto di possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna. 2. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti non rendono le condizioni di reciproco accesso al mercato tra le Parti piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto dei possibili accordi futuri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
