e valutazione della conformita'; tutela dei consumatori 1. Nei limiti delle rispettive competenze e conformemente alle rispettive legislazioni, le Parti prendono misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, standardizzazione e certificazione incoraggiando l'uso di strumenti concordati a livello internazionale. Le Parti collaborano strettamente nei summenzionati settori con le organizzazioni competenti a livello europeo e internazionale. In particolare, le Parti incoraggiano la collaborazione pratica tra le rispettive organizzazioni al fine di avviare negoziati per accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita'. 2. Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione mira, in particolare, ad instaurare sistemi permanenti d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi, a migliorare le informazioni fornite ai consumatori, segnatamente in materia di prezzi, caratteristiche dei prodotti e servizi offerti, a sviluppare i contatti tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori e a rendere piu' compatibili le politiche di tutela dei consumatori.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art60 · fonte su Normattiva