minerari e materie prime 1. Le Parti collaborano per sviluppare i settori dei prodotti minerari e delle materie prime, privilegiando la cooperazione in materia di metalli non ferrosi. 2. La collaborazione riguarda principalmente: - lo scambio di informazioni su tutte le questioni che interessano le Parti relative ai settori dei prodotti minerari e delle materie prime, ivi inclusi gli aspetti commerciali; - l'adozione e l'applicazione di una normativa ambientale; - la formazione. 3. Le Parti riesaminano periodicamente la cooperazione nel settore in seno a un comitato o a un organo speciale creato a norma dell'articolo 93. 4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli articoli che riguardano piu' specificamente le materie prime, in particolare gli articoli 21, 65 e 66.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
