Le Parti cooperano nel settore dell'industria edilizia, segnatamente nei comparti di cui agli articoli 55, 57, 60, 62, 63 e 77 del presente accordo. La cooperazione si prefigge, tra l'altro, di modernizzare e ristrutturare il settore edilizio russo secondo i principi dell'economia di mercato e tenendo debitamente conto degli aspetti sanitari, di sicurezza e ambientali connessi.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art68 · fonte su Normattiva