1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione della serie di condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, fra cui l'allacciamento alle reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica; - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art65 · fonte su Normattiva