elemento del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:

  • 1)che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:
  • a)al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
  • b)inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano;
  • c)inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificatamente militari;
  • d)in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; oppure
  • 2)che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure prese autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~art99 · fonte su Normattiva