elemento del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
- 1)che ritiene necessarie per tutelare i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza:
- a)al fine di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b)inerenti ai materiali fissili o ai materiali da cui derivano;
- c)inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificatamente militari;
- d)in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; oppure
- 2)che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali o alle misure prese autonomamente in linea con gli obblighi e impegni internazionali generalmente accettati per il controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
