delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono farne un uso diverso solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~protocollo-n-2-art10 · fonte su Normattiva