delle informazioni 1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito tali informazioni e' informata senza indugio di detto uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-5-art11 · fonte su Normattiva