1. La gestione del presente protocollo e' affidata ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, da una parte e alle autorita' doganali centrali della Russia, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di cooperazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme dettagliate di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~protocollo-n-2-art13 · fonte su Normattiva