' 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso tra uno o piu' Stati membri e la Russia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di accordi di tal genere gia' conclusi o da concludere. 2. Fatto salvo l'articolo 10, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare le Comunita'.

Testo vigente dal 28 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164~protocollo-n-2-art14 · fonte su Normattiva