1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica del Kirghizistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~protocollo-art14 · fonte su Normattiva