[1]culturale e artistica

[2]Le Parli Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo: 1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; 2. l'organizzazione di incontri, convegni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche; 3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane e sociali. 4. la collaborazione nelle analisi dei testi di storia e geografia, anche favorendo apposite riunioni di esperti dei due Paesi.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;164~accordo-art4 · fonte su Normattiva