1. I due Governi costituiranno una Commissione Mista incaricata di verificare la corretta applicazione dell'Accordo e di esaminare l'andamento della collaborazione nel settore radiotelevisivo e formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi. 2. Nell'ipotesi di cessazione della vigenza dell'Accordo, la Commissione avra' il compito di proporre alle rispettive Autorita' le modalita' di: gestione, anche sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo, della rimessa a disposizione della Parte sammarinese delle frequenze di cui all'art. 3.3; ripristino dell'estensione del bacino d'utenza di San Marino, relativamente al canale 51, ai limiti attuali ed a quelli stabiliti dal Piano di Ginevra 2006, di cui all'art. 3.2, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi di interconnessione. 3. La Commissione si riunira' su richiesta di una delle due Parti, alternativamente a San Marino ed a Roma, e sara' convocata attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 19 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;164~accordo-art7 · fonte su Normattiva