[1]- Collaborazione e Commissione Mista

[2]1. Ciascuna delle due Parti Contraenti fara' conoscere all'altra Parte Contraente per via diplomatica, l'autorita' competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo. 2. Le autorita' competenti citate al comma 1 del presente articolo designeranno dei rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi, al fine di:

  • a)svolgere i compiti della Commissione Mista previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 11 del presente Accordo;
  • b)fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previsti dall'articolo 8 nonche' le modalita' relative allo scambio delle autorizzazioni al trasporto e dei dati statistici;
  • c)stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminarne le modalita' di rilascio cosi come la durata della validita';
  • d)esaminare gli aspetti fiscali citati all'articolo 9 comma 4;
  • e)risolvere tutte le difficolta' che potrebbero eventualmente sorgere al momento dell'applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione Mista potra', inoltre, proporre alle autorita' competenti misure atte a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi.

Testo vigente dal 22 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;219~accordo-art14 · fonte su Normattiva