Considerando le nuove tecnologie e quindi la necessaria conversione degli impianti, i due Governi si impegnano a porre in essere, per quanto di loro competenza, le opportune iniziative, affinche' vi sia una proficua collaborazione con lo scopo di rendere possibile il funzionamento degli impianti medesimi. Tale collaborazione si intende estesa anche sul piano internazionale, con particolare attenzione alla pianificazione dello spettro radioelettrico per il corretto, equo e reciproco utilizzo delle risorse radioelettriche di competenza dei due Paesi, secondo schemi e procedure previsti dal radio-regolamento internazionale e dagli accordi internazionali.

Testo vigente dal 19 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;164~accordo-art6 · fonte su Normattiva