Le Parti contraenti istituiranno una Commissione mista al fine di concordare i Programmi esecutivi del presente Accordo, nonche' di esaminarne l'applicazione. Questa Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due Paesi, si riunira' almeno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Slovenia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art19 · fonte su Normattiva