Ciascuna Parte contraente facilitera', ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell'altra Parte contraente, nonche' l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformita' al presente Accordo.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art18 · fonte su Normattiva