Ciascuna Parte contraente facilitera', ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti sul proprio territorio, l'ingresso, il soggiorno e il ritorno delle persone dell'altra Parte contraente, nonche' l'importazione del materiale e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformita' al presente Accordo.
Testo vigente dal 10 novembre 2017
