Le parti contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo, tramite intese, la cooperazione tra gli Istituti di istruzione elementare, media e superiore e le Universita' dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, di pubblicazioni, di scolari, studenti e docenti, organizzando corsi di apprendistato professionale e corsi condotti da professori fuori sede. Le parti contraenti favoriranno inoltre le collaborazioni fra le istituzioni dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei in corso.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~art2 · fonte su Normattiva