ARTICOLO III OPERAZIONI Sezione 1. Competenze Per realizzare i suoi obiettivi, la Societa' e' autorizzata a:

  • a)individuare e promuovere progetti che soddisfino ai criteri di fattibilita' e di efficacita' economica, dando una preferenza ai progetti che presentano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
  • i)incoraggiano lo sviluppo e l'impiego delle risorse materiali ed umane nei paesi in via di sviluppo che sono membri della Societa';
  • ii)stimolano la creazione di posti di lavoro;
  • iii)incoraggiano il risparmio e l'utilizzazione di capitale per investimenti produttivi;
  • iv)contribuiscono al mobilizzo e/o economie di valuta;
  • v)migliorano la capacita' di gestione e facilitano il trasferimento di tecnologia, e vi) incoraggiano una piu' vasta partecipazione pubblica alla proprieta' delle imprese mediante la partecipazione di un numero di investitori il piu' elevato possibile al capitale di tali imprese.
  • b)Effettuare investimenti diretti, mediante la concessione di prestiti, e di preferenze mediante la sottoscrizione e l'acquisto di azioni o di strumenti di debito convertibili, in imprese cui il potere di voto e per la maggioranza in possesso di investitori che hanno la cittadinanza Latino-americana, ed effettuare investimenti indiretti in tali imprese tramite altri istituti finanziari;
  • c)promuovere la partecipazione di altre fonti di finanziamento e/o competenze specializzate, mediante mezzi adeguati, ivi compresa l'organizzazione di sindacati di prestiti, la sottoscrizione di titoli e di partecipazioni, la costituzione di joint ventures di altre forme associative quali gli accordi di licenza, gli accordi di commercializzazione o i contratti di gestione;
  • d)Procedere ad operazioni di co-finanziamento e assistere istituti finanziari nazionali, istituti internazionali ed agli istituti bilaterali di investimento;
  • e)fornire cooperazione tecnica, ausilio finanziario ed assistenza generale in materia di gestione, e svolgere il ruolo di agente finanziario delle imprese;
  • f)aiutare a costituire, migliorare, allargare e finanziare societa' di finanziamento dello sviluppo nel settore privato ed altri istituti, al fine di contribuire allo sviluppo di detto settore;
  • g)promuovere la sottoscrizione di azioni e di titoli, ed estendere tali sottoscrizioni, purche' le condizioni appropriate siano soddisfatte sia individualmente, sia congiuntamente ad altri Istituti finanziari.
  • h)Amministrare i fondi di altri istituti privati, pubblici o semipubblici. A tal fine la Societa' puo' firmare contratti di amministrazione e gestione fiduciaria.
  • i)Svolgere le transazioni monetarie essenziali ad assicurare il buon funzionamento della attivita' della Societa'; e
  • j)emettere obbligazioni, certificati di debito e certificati di partecipazione, e stipulare accordi di credito. Sezione 2. Altre forme di investimenti La Societa' puo' investire i suoi fondi nella forma o nelle forme che ritenga appropriate, alle circostanze, secondo le disposizioni della Sezione 7(b) suddetta. Sezione 3. Principi alla base delle operazioni. Nello svolgimento delle sue operazioni, la Societa' si atterra' ai seguenti principi:
  • a)La Societa' non potra' imporre come condizione che le risorse di un finanziamento da essa effettuato siano utilizzati per acquistare beni e servizi provenienti da un determinato paese;
  • b)La Societa' non si assumera' nessuna responsabilita' nella gestione di un'impresa nella quale abbia investito dei fondi e non esercitera' il suo diritto di voto, in questo settore, ne' in qualsiasi altro settore che, a parer suo, sia appunto, nell'ambiente del controllo gestionale.
  • c)La Societa' concedera' finanziamenti alle condizioni che essa riterra' appropriate tenendo conto delle necessita' delle imprese, dei rischi in cui potrebbe incorrere la Societa', e dei termini e condizioni che sono normalmente ottenuti per finanziamenti analoghi, da investitori privati.
  • d)La Societa' si sforzera' di ricostituire il suo capitale, cedendo i suoi investimenti, a condizione che possa farlo in maniera appropriata, a condizioni soddisfacenti, e, nei limiti indicati dalle disposizioni della Sezione (1a) (vi) suddetta;
  • e)La Societa' si sforzera' di mantenere un'adeguata diversificazione dei suoi investimenti;
  • f)La societa' applichera' criteri di fattibilita', finanziari, tecnici, economici, giuridici ed istituzionali, al fine di giustificare i suoi investimenti e per valutare l'adeguatezza delle garanzie; e
  • g)La Societa' non intraprendera' nessun finanziamento per il quale, a suo avviso, del capitale sufficiente, a ragionevoli condizioni, potrebbe essere ottenuto. Sezione 4. Limiti
  • a)Ad eccezione dell'investimento in attivita' liquide della Societa', di cui alla Sezione 7(b) del presente articolo, la Societa' effettuera' investimenti solo in imprese situate sul territorio di paesi membri regionali in via di sviluppo. Tali investimenti saranno effettuati in base ai criteri propri di una sana gestione finanziaria.
  • b)La Societa' non fornira' fondi e non effettuera' altri investimenti in un'impresa situata sul territorio di un paese membro, se detto Stato muove obiezioni a detto finanziamento o a detto investimento. Sezione 5 Tutela degli interessi In caso di inadempienza in uno dei suoi investimenti di insolvenza, o di minaccia di insolvenza, da parte di un'impresa nella quale un investimento sia stato effettuato, o in ogni altra situazione che, secondo il parere della Societa', minaccia di compromettere detto investimento, nulla nel presente Accordo impedira' alla Societa' di adottare i provvedimenti e di esercitare i diritti che essa riterra' necessari per la tutela dei suoi interessi. Sezione 6. Restrizioni di cambio. I fondi incassati dalla Societa' o che le sono dovuti per i suoi investimenti sul territorio di uno Stato membro non sfuggiranno, solo in base a una qualunque disposizione del presente accordo, alle restrizioni, regolamentazioni e controlli dei cambi di ordine generale, in vigore nel territorio del paese membro. Sezione 7. Altri poteri La Societa' avra' altresi' il potere:
  • a)di prendere a prestito fondi, ed a tal fine, di fornire le cauzioni o le garanzie che riterra' necessarie, fermo restando che il totale dell'ammontare dei prestiti non rimborsati o delle garanzie accordate dalla Societa', quale che sia la loro origine, non superi un importo equivalente al totale del suo capitale sottoscritto aumentato degli utili e delle riserve;
  • b)di investire in obbligazioni ed in titoli negoziabili, come la Societa' vorra' disporre i fondi il cui impiego non e' immediatamente necessario alle sue operazioni di finanziamento come pure gli altri fondi che essa detiene per altri fini;
  • c)di garantire i titoli che avra' sottoscritto, al fine di facilitarne la vendita;
  • d)di comprare e/o vendere i titoli che avra' emesso o garantito o in cui essa abbia investito;
  • e)di trattare, secondo le modalita' che la Societa' stessa vorra' stabilire, quelle questioni relative alle proprie attivita' che i suoi azionisti o parti terze vorranno affidarle, ed adempiere ai doveri derivanti dall'assunzione di tali incarichi fiduciari;
  • f)esercitare ogni altro potere relativo alla sua attivita', che sia necessario o utile per la realizzazione del suo obiettivo, ivi compresa la firma di contratti e la conduzione degli atti legali necessari. Sezione 8. Divieto di svolgere attivita' politiche La Societa' ed i suoi funzionari non potranno interferire negli affari politici di un paese membro; le caratteristiche politiche del o dei paesi membri in questione non dovra' influire sulle loro decisioni. Al momento delle sue decisioni, la Societa' dovra' tener conto unicamente di fattori di natura economica che saranno valutati in maniera imparziale al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

Testo vigente dal 24 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;165~accordo-artiii · fonte su Normattiva