ARTICOLO II PAESI MEMBRI E CAPITALE Sezione 1 - Membri
- a)Saranno membri fondatori della Societa' i paesi membri della Banca che avranno firmato il presente Accordo alla data specificata all'Art. XI, Sezione 1 (a) ed effettuato il pagamento iniziale stabilito nella Sezione 3 (b) del presente articolo.
- b)Gli altri paesi membri della Banca potranno aderire al presente Accordo alla data e secondo le condizioni che l'Assemblea dei Governatori della Societa' determinera' con maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri e che includa i due terzi dei Governatori.
- c)L'espressione membri, nel presente Accordo, si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono membri della Societa'. Sezione 2. Risorse
- a)Il capitale autorizzato della Societa' sara' inizialmente di duecento milioni di dollari U.S.A. ($ 200.000.000).
- b)Il capitale autorizzato sara' diviso in ventimila (20.000) azioni aventi ognuna un valore nominale di dieci mila dollari USA ($ 10.000). Qualsiasi azione che non sia stata inizialmente sottoscritta dai membri fondatori, in applicazione delle disposizioni della Sezione 3(a) del presente articolo, potra' essere sottoscritta successivamente, in base alla Sezione 3 (d) del presente articolo.
- c)Il capitale autorizzato potra' essere aumentato dall'Assemblea dei Governatori alle seguenti condizioni: (i) da due terzi dei voti dei membri, qualora tale aumento sia necessario all'emissione di azioni per una sottoscrizione iniziale da parte di membri che non siano i membri fondatori, fermo restando che l'importo totale di tutti gli aumenti autorizzati in base a detto comma non ecceda 2.000 azioni; (ii) in tutto gli altri casi, con una maggioranza costituita da almeno tre quarti dei voti dei membri e che comprenda i due terzi dei Governatori.
- d)Oltre a detto capitale autorizzato, l'Assemblea dei Governatori potra' autorizzare, a decorrere dalla data alla quale il capitale autorizzato iniziale sia stato integralmente versato, l'emissione di capitale a chiamata e stabilira' i termini e le condizioni di sottoscrizione, secondo le seguenti disposizioni: (i) dette autorizzazioni di emissione di capitale a chiamata dovranno essere approvate ad una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti dei voti dei membri, compresi i due terzi dei Governatori; e (ii) il capitale in offerta sara' costituito da azioni di un valore nominale di dieci mila dollari U.S.A. ($ 10.000 ognuna).
- e)Le azioni del capitale a chiamata potranno essere soggette a richiesta di pagamento solo qualora siano necessarie a soddisfare gli obblighi della Societa', secondo l'Art. III, Sez. 7 (a). Qualora la richiesta abbia luogo, il pagamento potra' effettuarsi, a scelta del Paese membro, in dollari U.S.A. o nella valuta necessaria a soddisfare gli obblighi della Societa' che hanno reso necessaria la richiesta. Le richieste saranno uniformi e proporzionali per tutte le azioni. L'obbligo dei membri, di effettuare un pagamento, dietro richiesta, sara' indipendente dallo stesso obbligo di altri Paesi, ed il mancato pagamento da parte di uno o piu' membri non liberera' nessun altro membro dal suo obbligo di pagamento. Successive chiamate potranno essere effettuate se necessarie per soddisfare gli obblighi della Societa'. (f) le altre risorse della Societa' includeranno: (i) gli importi ricevuti a titolo di dividendi, commissioni, interessi ed altri fondi derivanti dagli investimenti della Societa'; (ii) gli importi ricevuti a titolo della cessione degli investimenti o del rimborso dei prestiti; (iii) Le somme realizzate mediante prestiti della Societa'; e (iv) gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione. Sezione 3. Sottoscrizioni
- a)Ogni membro fondatore dovra' sottoscrivere il numero di azioni indicate all'allegato A.
- b)I pagamenti del capitale autorizzato, di cui all'allegato A, saranno effettuati da parte di ciascun membro fondatore in quattro rate annue uguali e consecutive, ciascuna del venticinque per cento dell'ammontare totale. Ciascun membro versera' la prima rata integralmente entro i tre mesi successivi alla data in cui la Societa' iniziera' le sue operazioni in base all'Art. XI, Sezione 3, o alla data in cui detto membro fondatore aderira' al presente Accordo o ad altra data successiva fissata dal Consiglio di Amministrazione della Societa'. Le altre tre quote saranno pagate alle date fissate dal Consiglio di Amministrazione della Societa', ma in nessun caso prima del 31 dicembre 1985, del 31 dicembre 1986 e del 31 dicembre 1987 rispettivamente. Il pagamento di ognuna di queste ultime tre quote di capitale sottoscrito da ognuno dei paesi membri dovra' essere conforme alle modalita' legali in vigore nei rispettivi paesi. Il pagamento sara' effettuato in dollari U.S.A. La Societa' stabilira' il o i luoghi di pagamento.
- c)Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri fondatori saranno emesse alla pari.
- d)Le condizioni di sottoscrizioni e le date di pagamento delle azioni emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da parte dei membri fondatori, che non siano state sottoscritte ai sensi dell'Articolo II, Sezione 2 (b) del presente Accordo, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Societa'. Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti ed alla sottoposizione a vincoli delle azioni Le azioni della Societa' non potranno essere impegnate, vincolate o trasferite, tranne che a beneficio della Societa', a meno che l'Assemblea dei Governatori, con una maggioranza dei Governatori che rappresenti i quattro quinti dei voti dei membri, non approvi un trasferimento tra i membri. Sezione 5. Diritto preferenziale di sottoscrizione In caso di aumento di capitale, in base alle disposizioni della Sezione 2(c) e (d) del presente articolo, ciascun membro avra' diritto secondo i termini che possono essere stabiliti dalla Societa', a sottoscrivere una percentuale delle nuove azioni equivalenti alla percentuale che le azioni gia' da lui sottoscritte rappresentano nel capitale totale della Societa'. Tuttavia, nessun membro sara' tenuto a sottoscrivere detto aumento di capitale. Sezione 6. Limitazioni di responsabilita' La responsabilita' dei membri riguardo alle azioni da essi sottoscritte, sara' limitata alla parte non pagata del loro prezzo di emissione. Nessun membro potra' essere considerato responsabile degli obblighi della Societa', per il solo fatto che e' membro di quest'ultima.
Testo vigente dal 24 maggio 1988
