Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia un interesse di natura giuridica che puo' essere interessata dalla decisione, puo' intervenire nel corso della procedura con il consenso del tribunale.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art10 · fonte su Normattiva